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Sicurezza sul lavoro

Misurazioni di rumore, vibrazioni, carichi e stress

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria per tutte le aziende come parte del DVR; la misurazione con strumenti serve quando si può ritenere che l'esposizione superi gli 80 dB(A). Esselle Servizi esegue misurazioni strumentali di rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e stress lavoro-correlato.

Alcuni rischi non si vedono a occhio nudo: il rumore di una lavorazione che dopo anni lascia il segno, le vibrazioni di un attrezzo usato tutti i giorni, la schiena che si consuma sollevando scatoloni, la pressione che si accumula in ufficio. Per valutarli non basta un sopralluogo: servono criteri precisi e, spesso, strumenti di misura. Tra i servizi di Esselle Servizi per la sicurezza sul lavoro ci sono proprio le misurazioni strumentali dei fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e stress lavoro-correlato.

Ogni quanto vanno valutati gli agenti fisici?

Rumore e vibrazioni sono «agenti fisici» per il D.lgs. 81/2008. La loro valutazione va fatta almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione, e va aggiornata prima se cambiano le condizioni di lavoro o se lo chiede la sorveglianza sanitaria. I dati delle misure entrano nel DVR (art. 181).

Se natura ed entità dei rischi non richiedono un approfondimento, il DVR può contenere una giustificazione motivata. Attenzione però: anche «non serve misurare» va scritto e argomentato. Sotto gli 80 dB(A) non si è esentati dalla valutazione, si arriva solo a una conclusione diversa.

Rumore: quali sono le soglie?

L’art. 189 fissa tre livelli, riferiti all’esposizione giornaliera su 8 ore e ai picchi:

Soglia Esposizione giornaliera Picco
Valore inferiore di azione 80 dB(A) 135 dB(C)
Valore superiore di azione 85 dB(A) 137 dB(C)
Valore limite di esposizione 87 dB(A) 140 dB(C)

Cosa comportano in pratica:

  • quando si può ritenere che si superino gli 80 dB(A), il datore di lavoro misura il rumore con metodi e strumenti conformi alle norme tecniche e riporta i risultati nel DVR (art. 190);
  • sopra gli 80 dB(A) mette a disposizione i DPI per l’udito; da 85 dB(A) ne esige l’uso (art. 193);
  • sopra gli 85 dB(A) scatta la sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno (art. 196).

Se l’esposizione cambia molto da un giorno all’altro si può usare il livello settimanale, che comunque non deve superare gli 87 dB(A). Una precisazione utile: qui parliamo dell’esposizione dei lavoratori, non dell’impatto acustico verso il vicinato, che segue un’altra normativa.

Vibrazioni: mano-braccio e corpo intero

Le vibrazioni hanno valori distinti a seconda di come arrivano al corpo (art. 201), riferiti a 8 ore:

  • mano-braccio: valore d’azione 2,5 m/s², valore limite 5 m/s²;
  • corpo intero: valore d’azione 0,5 m/s², valore limite 1,0 m/s².

L’esposizione si può stimare con le banche dati riconosciute o con i dati del costruttore, ma la misurazione resta il metodo di riferimento (art. 202).

Movimentazione manuale dei carichi

Sollevare, spostare, spingere, tirare o portare un carico è «movimentazione manuale» quando comporta il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (art. 167). La regola è prima evitarla, con mezzi meccanici. Quando non si può, il datore di lavoro valuta e riduce il rischio secondo l’allegato XXXIII, usando le norme tecniche come riferimento, e sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria in base all’esito (art. 168).

Stress lavoro-correlato: come si valuta?

Lo stress lavoro-correlato fa parte della valutazione dei rischi obbligatoria per tutte le aziende (art. 28). Il percorso segue le indicazioni della Commissione consultiva del 17 novembre 2010, riprese da INAIL:

  1. una valutazione preliminare con indicatori oggettivi: eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di contesto del lavoro, sentendo i lavoratori o l’RLS;
  2. se l’esito è negativo, lo si riporta nel DVR con un piano di monitoraggio;
  3. se è positivo, si adottano azioni correttive e, se non bastano, si passa alla valutazione approfondita con questionari, focus group o interviste.

Un mito da sfatare: il questionario non è obbligatorio per tutti, è uno strumento della fase approfondita. Nelle imprese fino a 5 lavoratori, quella fase si può fare con riunioni dirette. INAIL mette a disposizione anche una piattaforma online, che da maggio 2025 tiene conto di lavoro da remoto e innovazione tecnologica.

Come lavora Esselle Servizi

Le misurazioni non sono un lavoro a sé: servono a completare il DVR e a decidere cosa fare dopo. Per questo le inseriamo nel percorso di valutazione dei rischi che seguiamo per l’azienda, insieme alla scelta dei DPI, ai protocolli specifici e alla formazione dei lavoratori. Se il rumore richiede cuffie o tappi, ti aiutiamo anche a scegliere quelli adatti.

Hai una lavorazione rumorosa, attrezzi che vibrano o il dubbio che sia ora di rifare la valutazione? Scrivici dal modulo o chiamaci allo 011 0205748.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la valutazione del rumore?

Sempre, come parte del DVR. La misurazione strumentale diventa obbligatoria quando si può fondatamente ritenere che l'esposizione superi i valori inferiori di azione, cioè 80 dB(A) (art. 190 del D.lgs. 81/2008).

Ogni quanto si rifà la valutazione del rumore?

Almeno ogni quattro anni, e prima se cambiano macchine, lavorazioni o organizzazione o se lo richiede la sorveglianza sanitaria (art. 181).

Da quale soglia servono le cuffie o i tappi?

Sopra gli 80 dB(A) il datore di lavoro mette a disposizione i DPI per l'udito; da 85 dB(A) esige che vengano usati (art. 193).

85 dB(A) è il limite di legge?

No: 85 dB(A) è il valore superiore di azione. Il valore limite di esposizione è 87 dB(A), e si calcola tenendo conto dei DPI indossati.

Le vibrazioni si possono stimare senza strumenti?

Sì, con banche dati riconosciute o con i dati del costruttore, ma la misurazione resta il metodo di riferimento (art. 202).

La valutazione dello stress lavoro-correlato riguarda anche le piccole aziende?

Sì, tutte. Nelle imprese fino a 5 lavoratori la fase approfondita si può svolgere con riunioni che coinvolgono direttamente i lavoratori.

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