Vai al contenuto
011 0205748, chiama Esselle ServiziChiedi un preventivo
Voi siete qui

Settore sanità

Sicurezza sul lavoro negli studi odontoiatrici

Uno studio odontoiatrico con dipendenti ha gli stessi obblighi di sicurezza di ogni datore di lavoro, più alcuni rischi propri: biologico, aghi e taglienti, radiazioni ionizzanti, emergenze che coinvolgono anche i pazienti. Esselle Servizi segue i documenti obbligatori, scrive protocolli operativi e tiene corsi sulla gestione dell'emergenza direttamente negli studi, analizzando le criticità della struttura e i tempi di reazione del team.

Uno studio odontoiatrico è un luogo di lavoro piccolo e affollato di rischi: aghi e strumenti taglienti, agenti biologici, apparecchi radiologici, pazienti che possono sentirsi male durante una seduta. Chi ha anche un solo dipendente, un’ASO o una segretaria, è datore di lavoro e ha gli obblighi del D.lgs. 81/2008, a cominciare dalla valutazione dei rischi. Negli anni abbiamo maturato molta esperienza nel settore sanitario, in particolare in quello odontoiatrico: ecco i punti su cui ci concentriamo.

Quali rischi deve valutare uno studio odontoiatrico?

Tutti quelli presenti, come in ogni azienda: il documento di valutazione dei rischi (DVR) li raccoglie e indica le misure per ridurli. Nello studio odontoiatrico alcuni pesano più che altrove.

Rischio biologico. Il datore di lavoro valuta il rischio tenendo conto delle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità di lavoro, e integra il DVR con dati specifici (art. 271).

Aghi e taglienti. Il D.lgs. 81/2008 ha un titolo dedicato alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Se la valutazione evidenzia il rischio, il datore di lavoro deve (art. 286-sexies):

  • definire procedure per l’uso e l’eliminazione sicura dei taglienti e dei rifiuti contaminati, con contenitori segnalati vicino alle zone d’uso;
  • eliminare i taglienti non necessari e usare dispositivi con meccanismi di sicurezza;
  • vietare il reincappucciamento manuale degli aghi senza dispositivi di protezione;
  • garantire sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, compresi i vaccini gratuiti quando ne esistono di efficaci;
  • prevedere le procedure da seguire in caso di ferita.

Cosa cambia con la radiologia in studio?

Chi usa apparecchi radiologici deve fare i conti anche con il D.lgs. 101/2020 sulla radioprotezione. Qualche punto fermo:

  • la legge prevede la nomina dell’esperto di radioprotezione (art. 128);
  • l’esercente deve nominare il responsabile dell’impianto radiologico e dargli le risorse necessarie (art. 159);
  • l’odontoiatra può svolgere attività radiodiagnostica complementare alla propria attività professionale, ma non può fare esami per conto di altri né redigere referti radiologici (art. 159);
  • l’odontoiatra che svolge attività complementare deve dedicare alla radioprotezione almeno il 15% dei crediti ECM del triennio (art. 162). L’obbligo riguarda l’odontoiatra, non l’ASO.

Come si prepara lo studio a un’emergenza?

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari per il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza, tenendo conto anche delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 45 del D.lgs. 81/2008). In uno studio odontoiatrico vuol dire soprattutto i pazienti.

Attrezzature e formazione degli addetti seguono il DM 15 luglio 2003, n. 388. Il gruppo dello studio lo individua il datore di lavoro: senza i rischi del gruppo A, si è nel gruppo B da 3 lavoratori in su e nel gruppo C sotto i 3. Gli addetti dei gruppi B e C frequentano un corso di 12 ore tenuto da personale medico e ripetono la formazione ogni tre anni, almeno per la parte pratica.

Un conto però è la norma, un altro è come reagisce davvero un team quando un paziente perde conoscenza a metà seduta. Per questo abbiamo ideato corsi sulla gestione dell’emergenza svolti direttamente negli studi: lavoriamo nello spazio vero, analizziamo le criticità della struttura e i tempi di reazione del team dell’emergenza.

Cosa fa Esselle Servizi

Il nostro supporto agli studi non si limita ai documenti obbligatori di sicurezza sul lavoro:

  • valutazione dei rischi e DVR, con le misurazioni strumentali dove servono;
  • protocolli operativi e stesura di protocolli specifici;
  • piano d’evacuazione e planimetrie d’emergenza;
  • supporto nella scelta dei DPI;
  • formazione dei lavoratori sul rischio specifico in ambiente sanitario;
  • corsi sulla gestione dell’emergenza svolti nello studio;
  • corsi BLSD con il centro formativo Salvamento Agency Esselle Servizi, anche organizzati nella tua sede;
  • corsi di aggiornamento ASO, in aula a Torino e online su ASO Facile;
  • accompagnamento nelle fasi dell’autorizzazione sanitaria, dialogando con gli enti territoriali.

Tieni presente che l’aggiornamento ASO e la formazione sulla sicurezza sono due obblighi distinti: in Piemonte le 10 ore annue di aggiornamento non includono la formazione del D.lgs. 81/2008.

Vuoi fare il punto sulla sicurezza del tuo studio? Scrivici dal modulo o chiamaci allo 011 0205748.

Domande frequenti

Uno studio odontoiatrico deve valutare il rischio biologico?

Sì. Rientra nella valutazione dei rischi del D.lgs. 81/2008: il datore di lavoro tiene conto delle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità di lavoro e integra il DVR con dati specifici (art. 271). Per aghi e taglienti ci sono misure aggiuntive (art. 286-sexies).

Si possono reincappucciare gli aghi a mano?

No. Dove la valutazione evidenzia il rischio da taglienti, il datore di lavoro deve vietare il reincappucciamento manuale degli aghi senza dispositivi di protezione (D.lgs. 81/2008, art. 286-sexies).

Il primo soccorso in studio riguarda anche i pazienti?

Sì. Il datore di lavoro organizza primo soccorso e assistenza medica di emergenza tenendo conto anche delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 45): in uno studio, i pazienti.

Chi deve fare i crediti ECM in radioprotezione?

L'odontoiatra che svolge attività radiodiagnostica complementare: almeno il 15% dei crediti ECM del triennio (D.lgs. 101/2020, art. 162). L'obbligo riguarda l'odontoiatra, non l'ASO.

Lo studio può fare radiografie per altri colleghi?

No. L'attività radiologica complementare è ammessa solo nell'ambito della propria attività professionale, senza esami per conto di altri e senza referti radiologici (D.lgs. 101/2020, art. 159).

Le 10 ore di aggiornamento ASO valgono come formazione sulla sicurezza?

No, sono due obblighi distinti. In Piemonte le 10 ore annue di aggiornamento ASO non includono la formazione obbligatoria del D.lgs. 81/2008 (DGR 4-1597/2025, allegato A).

Parliamone: come possiamo aiutarti?

Lasciaci il tuo nome, un indirizzo email e due righe sulla tua richiesta. Ti ricontattiamo entro poche ore.

Uscita

È arrivato il momento di conoscersi

Vieni a trovarci, scrivici o telefonaci: ti ricontattiamo in poche ore.

Telefono
011 0205748
Cellulare e WhatsApp
393 8944504 o scrivi su WhatsApp

Scrivici dal modulo