Uno studio odontoiatrico è un luogo di lavoro piccolo e affollato di rischi: aghi e strumenti taglienti, agenti biologici, apparecchi radiologici, pazienti che possono sentirsi male durante una seduta. Chi ha anche un solo dipendente, un’ASO o una segretaria, è datore di lavoro e ha gli obblighi del D.lgs. 81/2008, a cominciare dalla valutazione dei rischi. Negli anni abbiamo maturato molta esperienza nel settore sanitario, in particolare in quello odontoiatrico: ecco i punti su cui ci concentriamo.
Quali rischi deve valutare uno studio odontoiatrico?
Tutti quelli presenti, come in ogni azienda: il documento di valutazione dei rischi (DVR) li raccoglie e indica le misure per ridurli. Nello studio odontoiatrico alcuni pesano più che altrove.
Rischio biologico. Il datore di lavoro valuta il rischio tenendo conto delle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità di lavoro, e integra il DVR con dati specifici (art. 271).
Aghi e taglienti. Il D.lgs. 81/2008 ha un titolo dedicato alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Se la valutazione evidenzia il rischio, il datore di lavoro deve (art. 286-sexies):
- definire procedure per l’uso e l’eliminazione sicura dei taglienti e dei rifiuti contaminati, con contenitori segnalati vicino alle zone d’uso;
- eliminare i taglienti non necessari e usare dispositivi con meccanismi di sicurezza;
- vietare il reincappucciamento manuale degli aghi senza dispositivi di protezione;
- garantire sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, compresi i vaccini gratuiti quando ne esistono di efficaci;
- prevedere le procedure da seguire in caso di ferita.
Cosa cambia con la radiologia in studio?
Chi usa apparecchi radiologici deve fare i conti anche con il D.lgs. 101/2020 sulla radioprotezione. Qualche punto fermo:
- la legge prevede la nomina dell’esperto di radioprotezione (art. 128);
- l’esercente deve nominare il responsabile dell’impianto radiologico e dargli le risorse necessarie (art. 159);
- l’odontoiatra può svolgere attività radiodiagnostica complementare alla propria attività professionale, ma non può fare esami per conto di altri né redigere referti radiologici (art. 159);
- l’odontoiatra che svolge attività complementare deve dedicare alla radioprotezione almeno il 15% dei crediti ECM del triennio (art. 162). L’obbligo riguarda l’odontoiatra, non l’ASO.
Come si prepara lo studio a un’emergenza?
Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari per il primo soccorso e l’assistenza medica di emergenza, tenendo conto anche delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 45 del D.lgs. 81/2008). In uno studio odontoiatrico vuol dire soprattutto i pazienti.
Attrezzature e formazione degli addetti seguono il DM 15 luglio 2003, n. 388. Il gruppo dello studio lo individua il datore di lavoro: senza i rischi del gruppo A, si è nel gruppo B da 3 lavoratori in su e nel gruppo C sotto i 3. Gli addetti dei gruppi B e C frequentano un corso di 12 ore tenuto da personale medico e ripetono la formazione ogni tre anni, almeno per la parte pratica.
Un conto però è la norma, un altro è come reagisce davvero un team quando un paziente perde conoscenza a metà seduta. Per questo abbiamo ideato corsi sulla gestione dell’emergenza svolti direttamente negli studi: lavoriamo nello spazio vero, analizziamo le criticità della struttura e i tempi di reazione del team dell’emergenza.
Cosa fa Esselle Servizi
Il nostro supporto agli studi non si limita ai documenti obbligatori di sicurezza sul lavoro:
- valutazione dei rischi e DVR, con le misurazioni strumentali dove servono;
- protocolli operativi e stesura di protocolli specifici;
- piano d’evacuazione e planimetrie d’emergenza;
- supporto nella scelta dei DPI;
- formazione dei lavoratori sul rischio specifico in ambiente sanitario;
- corsi sulla gestione dell’emergenza svolti nello studio;
- corsi BLSD con il centro formativo Salvamento Agency Esselle Servizi, anche organizzati nella tua sede;
- corsi di aggiornamento ASO, in aula a Torino e online su ASO Facile;
- accompagnamento nelle fasi dell’autorizzazione sanitaria, dialogando con gli enti territoriali.
Tieni presente che l’aggiornamento ASO e la formazione sulla sicurezza sono due obblighi distinti: in Piemonte le 10 ore annue di aggiornamento non includono la formazione del D.lgs. 81/2008.
Vuoi fare il punto sulla sicurezza del tuo studio? Scrivici dal modulo o chiamaci allo 011 0205748.
