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Settore sanità

Autorizzazione sanitaria per ambulatori odontoiatrici a Torino

A Torino l'autorizzazione sanitaria serve per aprire, trasferire o modificare un ambulatorio odontoiatrico: la rilascia il Comune, tramite SUAP, dopo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino. Lo studio professionale del singolo odontoiatra, secondo l'Ordine dei medici di Torino, non è soggetto ad autorizzazione. Esselle Servizi segue le fasi della pratica e dialoga con gli enti fino al sopralluogo.

Prima di parlare di moduli e sopralluoghi c’è una domanda da farsi: stai aprendo uno studio o un ambulatorio? Dalla risposta dipende se l’autorizzazione sanitaria serve oppure no. Conviene ragionarci con calma, perché uno studio può diventare ambulatorio quasi senza accorgersene: più professionisti, una nuova specialità o una società sono elementi che pesano.

Studio o ambulatorio: perché è la domanda chiave?

A Torino l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune riguarda l’ambulatorio odontoiatrico: una struttura con individualità e organizzazione autonome, che il Comune distingue dallo studio in cui il professionista svolge e gestisce la propria attività.

Sullo studio professionale del singolo odontoiatra si è espresso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino: in Piemonte gli studi professionali odontoiatrici non sono soggetti ad autorizzazione né a requisiti minimi regionali specifici. L’autorizzazione, prevista dall’art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie, riguarda le strutture «spersonalizzate», cioè gli ambulatori. Due avvertenze:

  • è un parere consultivo, non vincolante: lo stesso Ordine auspica un intervento chiarificatore della Regione;
  • vale per lo studio attrezzato in modo ordinario. La legge nazionale chiede l’autorizzazione anche agli studi odontoiatrici attrezzati per la chirurgia ambulatoriale o per procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o a rischio per il paziente (art. 8-ter del D.lgs. 502/1992).

Il Comune di Torino elenca gli elementi che fanno pensare a un ambulatorio:

Elemento Perché conta
Più professionisti o più specialità Secondo l’Ordine, più professioni o specialità nella stessa struttura la rendono un poliambulatorio
Altre professioni sanitarie a supporto L’organizzazione non dipende più solo dal titolare
Stesso locale usato da più professionisti in tempi diversi La struttura vive di vita propria
Procedure complesse o a rischio Rientrano tra i casi che la legge nazionale vuole autorizzati
Attività svolta da una società La struttura non coincide più con la persona del professionista

Un caso particolare: secondo l’Ordine, anche lo studio proseguito da un familiare non odontoiatra, per esempio dopo un’eredità, ha bisogno dell’autorizzazione.

Chi rilascia l’autorizzazione?

Il Comune, non l’ASL. Per aprire, gestire e cessare un ambulatorio odontoiatrico a Torino serve l’autorizzazione comunale, che arriva dopo il parere favorevole della Commissione di Vigilanza dell’ASL Città di Torino. La Commissione verifica i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi della struttura: è lei che fa il sopralluogo.

In Piemonte i requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie sono indicati dalla L.R. 5/1987 e dalla DCR 22 febbraio 2000, n. 616-3149. Gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, sono invece esclusi dalla verifica di compatibilità regionale prevista per altre strutture (DGR 31-8596/2019).

Come si svolge il percorso a Torino?

  1. Progetto e locali. Si capisce se la struttura sarà uno studio o un ambulatorio e si valutano i locali prima di firmare o ristrutturare.
  2. Documenti. Per l’apertura servono il mod. 402, la dichiarazione del direttore sanitario (mod. All-DirSan), la dichiarazione di conformità (mod. AllTec-Amb) e l’«allegato a» per soci e amministratori.
  3. Domanda al SUAP. Si presenta via PEC allo Sportello unico per le attività produttive del Comune (suap@cert.comune.torino.it).
  4. Sopralluogo della Commissione di Vigilanza. L’ASL verifica la struttura e dà il parere.
  5. Autorizzazione. Con il parere favorevole il Comune rilascia l’autorizzazione e l’ambulatorio può partire.

Non tutte le variazioni richiedono di rifare il percorso:

Cosa cambia Cosa serve a Torino
Apertura, trasferimento, modifiche dell’attività o dei locali Autorizzazione
Subentro, cambio di direttore sanitario o di personale sanitario SCIA: si inizia subito, salvo provvedimenti entro 60 giorni
Modifiche societarie, cessazione Comunicazione

Quanto tempo ci vuole e quanto costa?

I tempi e i costi che seguono sono indicati dal Comune di Torino nella pagina dedicata agli ambulatori medici e odontoiatrici, aggiornata il 27 ottobre 2025 e consultata il 23 ottobre 2026. Gli importi possono cambiare: prima di pagare verificali sempre sulla pagina del Comune.

  • Tempi: 120 giorni per i controlli, che possono allungarsi se servono pareri di altri enti.
  • Diritti di istruttoria: 100 € per apertura, trasferimento e modifiche; 20 € per subingresso, variazioni e modifiche societarie; la cessazione è gratuita.
  • Bolli e segreteria: per le domande di autorizzazione, due marche da bollo da 16 € e 0,52 € di diritti di segreteria.
  • Pagamento: con PagoPA.

Sono i costi della pratica comunale: non comprendono i lavori di adeguamento dei locali né le consulenze tecniche.

Cosa fa Esselle Servizi

Negli anni abbiamo maturato molta esperienza nel settore sanitario, in particolare in quello odontoiatrico. Seguiamo le fasi dell’autorizzazione sanitaria dialogando con gli enti territoriali, e il nostro lavoro non si ferma ai documenti obbligatori: ci occupiamo anche di protocolli operativi e di sicurezza sul lavoro, così lo studio arriva al sopralluogo con tutto in ordine.

Se ne occupa Sara Luciani: dopo anni nella sicurezza sul lavoro è finita, parole sue, nel girone delle autorizzazioni sanitarie, da cui non sa più come uscire. Segue il cliente dal primo barlume di idea fino allo stappare dello spumante, una volta ottenuto il benedetto foglio di carta dopo il sopralluogo ASL. Gioie e dolori compresi.

Hai un progetto di studio o di ambulatorio? Scrivici dal modulo o chiamaci allo 011 0205748: partiamo dalla domanda giusta.

Domande frequenti

Per aprire uno studio dentistico a Torino serve l'autorizzazione sanitaria?

Dipende da cosa apri. L'ambulatorio odontoiatrico va autorizzato dal Comune. Lo studio professionale in cui il singolo odontoiatra svolge e gestisce la propria attività, secondo l'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Torino, non è soggetto ad autorizzazione: è un parere consultivo, non vincolante, ma è il riferimento più chiaro disponibile oggi in Piemonte.

Cosa trasforma uno studio in ambulatorio?

Il Comune di Torino indica alcuni elementi: il numero di professionisti o di specialità, la presenza di altre professioni sanitarie a supporto, lo stesso locale usato da più professionisti in tempi diversi, le procedure complesse o a rischio e l'attività svolta da una società. Secondo l'Ordine di Torino, più professioni o specialità nella stessa struttura la rendono un poliambulatorio da autorizzare.

Chi rilascia l'autorizzazione: il Comune o l'ASL?

Il Comune. La Commissione di Vigilanza dell'ASL Città di Torino verifica i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e dà il parere; l'autorizzazione arriva dopo il parere favorevole.

Quanto tempo ci vuole?

Il Comune di Torino indica 120 giorni per i controlli, che possono allungarsi se servono pareri di altri enti (pagina del Comune aggiornata il 27/10/2025).

Se cambio sede, l'autorizzazione mi segue?

No. Il trasferimento in altri locali richiede una nuova autorizzazione, come l'apertura e le modifiche dell'attività o dei locali.

Se subentro in un ambulatorio già autorizzato o cambio direttore sanitario?

A Torino basta una SCIA: si inizia subito, salvo provvedimenti del Comune entro 60 giorni. Per le modifiche societarie e la cessazione basta una comunicazione.

Uno studio ereditato da un familiare non odontoiatra deve essere autorizzato?

Secondo l'Ordine dei medici di Torino sì: se lo studio è proseguito da un familiare non professionista serve l'autorizzazione prevista dall'art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie. Anche questo è un parere non vincolante.

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