Il documento di valutazione dei rischi è il centro di tutta la sicurezza aziendale. Da lì discendono la formazione, i dispositivi di protezione, la sorveglianza sanitaria, il piano di emergenza. Eppure molte aziende lo vivono come una pratica da archiviare. Vediamo cosa chiede davvero la legge.
Che cos’è il DVR?
Il DVR è il documento in cui il datore di lavoro mette per iscritto la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure scelte per eliminarli o ridurli. È previsto dagli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza.
La parola chiave è «tutti». La valutazione comprende anche i rischi che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari: lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri Paesi e la tipologia di contratto (art. 28, c. 1).
Chi deve fare il DVR?
Ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore. Non contano le dimensioni né il settore: un bar con un dipendente e una fabbrica con trecento hanno lo stesso obbligo, con livelli di complessità molto diversi.
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono tra i due obblighi che il datore di lavoro non può delegare (l’altro è la designazione dell’RSPP, art. 17). Un consulente può aiutarlo, e spesso è utile che lo faccia, ma la responsabilità resta sua.
La valutazione si fa insieme all’RSPP e al medico competente, dove previsto, dopo aver consultato l’RLS (art. 29, c. 1-2).
Cosa deve contenere il DVR?
L’articolo 28, comma 2, elenca i contenuti obbligatori:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati, scelti con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure e i ruoli di chi deve realizzarle;
- i nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente;
- le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento particolari.
Nel DVR confluiscono anche le valutazioni specifiche: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, rischio incendio, insieme ai dati delle eventuali misurazioni.
Due novità recenti si aggiungono al quadro. Dal DL 159/2025 il datore di lavoro programma anche misure per prevenire condotte violente o moleste verso i lavoratori (art. 15, c. 1, lett. z-bis). Con la legge 34/2026, per il lavoro agile svolto fuori dai locali aziendali, deve consegnare al lavoratore e all’RLS, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta sui rischi (art. 3, c. 7-bis).
Che forma deve avere?
Il DVR può essere tenuto anche in formato digitale. Deve però avere data certa, oppure una data attestata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della data, di RSPP, RLS o RLST e medico competente dove nominato (art. 28, c. 2).
Si custodisce presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, c. 4): in caso di ispezione deve essere lì, non nello studio del consulente.
Ho appena aperto: entro quando devo farlo?
Una nuova impresa deve fare subito la valutazione dei rischi e dare immediata evidenza documentale delle misure adottate. Il DVR completo va redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, c. 3-bis).
Quando va aggiornato il DVR?
Non esiste una scadenza annuale valida per tutti. La valutazione va rielaborata subito, e il documento entro 30 giorni, quando si verifica uno di questi casi (art. 29, c. 3):
| Causa | Esempio |
|---|---|
| Modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione | Nuovo reparto, nuova linea, trasloco |
| Evoluzione della tecnica | Nuove macchine, nuove soluzioni di sicurezza |
| Infortuni significativi | Un incidente che mostra un rischio sottovalutato |
| Risultati della sorveglianza sanitaria | Il medico competente segnala un problema |
Alcuni rischi hanno poi cadenze proprie: per esempio la valutazione degli agenti fisici, come il rumore, va ripetuta almeno ogni quattro anni (art. 181).
Si può ancora usare l’autocertificazione?
No. La possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi è finita il 30 giugno 2013. Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate, un modello semplificato che però resta una vera valutazione (art. 29, c. 5). Sono escluse alcune aziende, per esempio quelle con rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni o amianto (art. 29, c. 7).
Cosa succede se il DVR manca?
Per la mancata valutazione dei rischi e la mancata redazione del DVR l’articolo 55 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. Un DVR incompleto, privo di misure, programma di miglioramento o procedure, è punito con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro. Gli importi sono quelli rivalutati in vigore a ottobre 2026 e vengono aggiornati periodicamente.
E il DUVRI?
Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, è un’altra cosa. Lo redige il datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda, e riguarda solo i rischi che nascono dalla compresenza di imprese diverse. Va allegato al contratto e aggiornato con l’evolversi dei lavori (art. 26, c. 1-3).
Non è dovuto per servizi di natura intellettuale, mere forniture e lavori fino a 5 uomini-giorno nell’anno, purché non comportino rischi elevati come incendio, ambienti confinati, agenti cancerogeni o biologici, amianto o atmosfere esplosive (art. 26, c. 3-bis).
Come può aiutarti Esselle?
La valutazione dei rischi e la redazione del DVR e del DUVRI sono tra i servizi principali di Esselle Servizi, insieme alle misurazioni strumentali di rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e stress lavoro-correlato, al piano d’evacuazione con le planimetrie d’emergenza e al supporto nella scelta dei DPI. Trovi come lavoriamo nella pagina Valutazione dei rischi e DVR.
Nel settore sanitario, e in particolare negli studi odontoiatrici, il nostro supporto comprende anche protocolli operativi e percorsi di autorizzazione sanitaria. Per una valutazione puoi chiamarci allo 011 0205748 o scriverci dal modulo contatti.
