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Sicurezza

Valutazione del rischio rumore: soglie, misure, obblighi

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria in ogni azienda come parte del DVR e va ripetuta almeno ogni quattro anni. Le soglie del D.lgs. 81/2008 sono 80 dB(A) (valore inferiore di azione), 85 dB(A) (valore superiore di azione) e 87 dB(A) (valore limite di esposizione), riferite a una giornata di 8 ore. Se si può ritenere che gli 80 dB(A) siano superati, il datore di lavoro deve misurare il rumore con strumenti e metodi tecnici e riportare i risultati nel DVR.

Redazione Esselle ServiziPubblicato il 5 minuti di lettura

Il rumore è uno dei rischi più sottovalutati: non lascia segni visibili e i suoi danni all’udito arrivano lentamente, spesso dopo anni. Per questo il D.lgs. 81/2008 gli dedica un capo intero, il Titolo VIII, capo II, con soglie numeriche precise e obblighi che crescono man mano che l’esposizione aumenta.

La valutazione del rumore è obbligatoria per tutte le aziende?

Sì. Il rumore è un agente fisico e la sua valutazione fa parte della valutazione di tutti i rischi che ogni datore di lavoro deve fare e scrivere nel DVR.

Obbligatoria per tutti è la valutazione, non necessariamente la misurazione con il fonometro. In un ufficio silenzioso la valutazione può concludersi con una giustificazione motivata: il datore di lavoro scrive nel DVR che natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata (art. 181, c. 3). In un’officina, in una falegnameria o in un cantiere, invece, quasi sempre servono le misure.

Quali sono i valori di azione e il valore limite?

L’articolo 189 fissa tre soglie, ciascuna espressa in due modi: come livello di esposizione giornaliera su 8 ore (LEX,8h) e come pressione acustica di picco (ppeak), che riguarda i rumori impulsivi come colpi e scoppi.

Soglia Esposizione giornaliera LEX,8h Picco (ppeak)
Valore inferiore di azione 80 dB(A) 112 Pa, pari a 135 dB(C)
Valore superiore di azione 85 dB(A) 140 Pa, pari a 137 dB(C)
Valore limite di esposizione 87 dB(A) 200 Pa, pari a 140 dB(C)

Fonte: D.lgs. 81/2008, art. 189, c. 1.

Quando l’esposizione cambia molto da un giorno all’altro, si può usare il livello di esposizione settimanale, che comunque non deve superare gli 87 dB(A) (art. 189, c. 2).

Attenzione a un equivoco frequente: 85 dB(A) non è il limite, ma il valore superiore di azione. Il limite vero è 87 dB(A), e si calcola tenendo conto dell’attenuazione dei dispositivi di protezione indossati (artt. 189 e 193).

Quando bisogna misurare il rumore?

Il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore quando si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione siano superati. I risultati vanno riportati nel DVR (art. 190, c. 2).

Le misure si eseguono con metodi e strumenti conformi alle norme tecniche e tenendo conto dell’incertezza di misura (art. 190, c. 3-4). Non basta quindi un’applicazione sul telefono: servono strumenti adeguati e una procedura che consideri le diverse lavorazioni, i tempi di esposizione e le pause.

In fase preventiva, per esempio quando si progetta un nuovo reparto o si sceglie una macchina, l’emissione può essere stimata usando le banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, citando la fonte (art. 190, c. 5-bis).

Ogni quanto va aggiornata la valutazione?

La valutazione dei rischi da agenti fisici va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione (art. 181, c. 1). Va aggiornata prima se cambiano le condizioni di lavoro: una macchina nuova, un reparto riorganizzato, turni più lunghi. Va aggiornata anche quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. I dati delle misure fanno parte integrante del DVR (art. 181, c. 2).

Cosa deve fare l’azienda a ogni soglia?

Gli obblighi si sommano man mano che l’esposizione cresce.

Esposizione Dispositivi di protezione dell’udito Sorveglianza sanitaria
Oltre 80 dB(A) Il datore di lavoro li mette a disposizione Su richiesta del lavoratore, se il medico competente la ritiene opportuna
Da 85 dB(A) Il datore di lavoro esige che vengano usati Obbligatoria, di norma una volta l’anno
87 dB(A) Valore da non superare, considerando i DPI

Fonti: D.lgs. 81/2008, artt. 193 e 196.

I dispositivi di protezione individuale, comunque, vengono dopo le misure tecniche e organizzative: ridurre il rumore alla fonte, isolare le macchine, organizzare i turni. Le cuffie sono l’ultima barriera, non la prima.

Rumore e vibrazioni: che differenza c’è?

Sono due agenti fisici distinti, entrambi nel Titolo VIII. Per le vibrazioni il Testo unico fissa valori propri:

  • sistema mano-braccio: valore d’azione 2,5 m/s², valore limite 5 m/s² (20 m/s² su periodi brevi);
  • corpo intero: valore d’azione 0,5 m/s², valore limite 1,0 m/s² (1,5 m/s² su periodi brevi).

Fonte: D.lgs. 81/2008, art. 201. Anche le vibrazioni si possono stimare con banche dati o dati del costruttore, ma la misurazione resta il metodo di riferimento (art. 202).

Valutazione del rumore e impatto acustico sono la stessa cosa?

No, e la confusione è frequente. La valutazione del rischio rumore riguarda l’esposizione dei lavoratori ed è regolata dal D.lgs. 81/2008. La valutazione di impatto acustico riguarda invece il rumore che un’attività produce verso l’esterno, verso vicini e ambiente, e segue un’altra normativa. Sono documenti diversi, con finalità diverse.

Quali sono gli errori più comuni?

  • Non fare nulla perché «da noi non c’è rumore»: la valutazione va comunque scritta, anche solo come giustificazione.
  • Usare misure vecchie di anni senza ricontrollarle dopo un cambio di macchine o di organizzazione.
  • Fermarsi alle cuffie senza ragionare su come ridurre il rumore alla fonte.
  • Distribuire i DPI senza controllare che vengano indossati quando si superano gli 85 dB(A).

Come può aiutarti Esselle?

Tra i servizi di sicurezza sul lavoro, Esselle Servizi esegue le misurazioni strumentali dei fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e stress lavoro-correlato. Le misure confluiscono nella valutazione dei rischi e nel DVR, che possiamo redigere o aggiornare. Trovi i dettagli nella pagina Misurazioni di rumore e vibrazioni.

Se dalla valutazione emerge la necessità di protezioni per l’udito, ti affianchiamo anche nella scelta dei dispositivi di protezione individuale. Per una prima valutazione chiamaci allo 011 0205748 o scrivici dal modulo contatti.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la misurazione del rumore?

Quando si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione, cioè 80 dB(A) o 135 dB(C) di picco, siano superati. In quel caso il datore di lavoro misura i livelli di rumore e riporta i risultati nel DVR (D.lgs. 81/2008, art. 190).

Ogni quanto va rifatta la valutazione del rumore?

Almeno ogni quattro anni, e prima se cambiano macchine, lavorazioni, orari o se la sorveglianza sanitaria ne mostra la necessità (D.lgs. 81/2008, art. 181).

Da quale soglia servono le cuffie o i tappi?

Sopra gli 80 dB(A) il datore di lavoro deve mettere a disposizione i dispositivi di protezione dell'udito; da 85 dB(A) deve esigere che vengano usati (art. 193).

Sotto gli 80 dB(A) non serve fare niente?

La valutazione va comunque fatta e scritta nel DVR. Può concludersi con la giustificazione che natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata (art. 181, c. 3).

Chi può eseguire le misurazioni del rumore?

Personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, con specifiche conoscenze in materia, usando metodi e strumenti conformi alle norme tecniche (artt. 181 e 190).

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