Il rumore è uno dei rischi più sottovalutati: non lascia segni visibili e i suoi danni all’udito arrivano lentamente, spesso dopo anni. Per questo il D.lgs. 81/2008 gli dedica un capo intero, il Titolo VIII, capo II, con soglie numeriche precise e obblighi che crescono man mano che l’esposizione aumenta.
La valutazione del rumore è obbligatoria per tutte le aziende?
Sì. Il rumore è un agente fisico e la sua valutazione fa parte della valutazione di tutti i rischi che ogni datore di lavoro deve fare e scrivere nel DVR.
Obbligatoria per tutti è la valutazione, non necessariamente la misurazione con il fonometro. In un ufficio silenzioso la valutazione può concludersi con una giustificazione motivata: il datore di lavoro scrive nel DVR che natura ed entità del rischio non richiedono una valutazione più dettagliata (art. 181, c. 3). In un’officina, in una falegnameria o in un cantiere, invece, quasi sempre servono le misure.
Quali sono i valori di azione e il valore limite?
L’articolo 189 fissa tre soglie, ciascuna espressa in due modi: come livello di esposizione giornaliera su 8 ore (LEX,8h) e come pressione acustica di picco (ppeak), che riguarda i rumori impulsivi come colpi e scoppi.
| Soglia | Esposizione giornaliera LEX,8h | Picco (ppeak) |
|---|---|---|
| Valore inferiore di azione | 80 dB(A) | 112 Pa, pari a 135 dB(C) |
| Valore superiore di azione | 85 dB(A) | 140 Pa, pari a 137 dB(C) |
| Valore limite di esposizione | 87 dB(A) | 200 Pa, pari a 140 dB(C) |
Fonte: D.lgs. 81/2008, art. 189, c. 1.
Quando l’esposizione cambia molto da un giorno all’altro, si può usare il livello di esposizione settimanale, che comunque non deve superare gli 87 dB(A) (art. 189, c. 2).
Attenzione a un equivoco frequente: 85 dB(A) non è il limite, ma il valore superiore di azione. Il limite vero è 87 dB(A), e si calcola tenendo conto dell’attenuazione dei dispositivi di protezione indossati (artt. 189 e 193).
Quando bisogna misurare il rumore?
Il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore quando si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione siano superati. I risultati vanno riportati nel DVR (art. 190, c. 2).
Le misure si eseguono con metodi e strumenti conformi alle norme tecniche e tenendo conto dell’incertezza di misura (art. 190, c. 3-4). Non basta quindi un’applicazione sul telefono: servono strumenti adeguati e una procedura che consideri le diverse lavorazioni, i tempi di esposizione e le pause.
In fase preventiva, per esempio quando si progetta un nuovo reparto o si sceglie una macchina, l’emissione può essere stimata usando le banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente, citando la fonte (art. 190, c. 5-bis).
Ogni quanto va aggiornata la valutazione?
La valutazione dei rischi da agenti fisici va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato del servizio di prevenzione e protezione (art. 181, c. 1). Va aggiornata prima se cambiano le condizioni di lavoro: una macchina nuova, un reparto riorganizzato, turni più lunghi. Va aggiornata anche quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario. I dati delle misure fanno parte integrante del DVR (art. 181, c. 2).
Cosa deve fare l’azienda a ogni soglia?
Gli obblighi si sommano man mano che l’esposizione cresce.
| Esposizione | Dispositivi di protezione dell’udito | Sorveglianza sanitaria |
|---|---|---|
| Oltre 80 dB(A) | Il datore di lavoro li mette a disposizione | Su richiesta del lavoratore, se il medico competente la ritiene opportuna |
| Da 85 dB(A) | Il datore di lavoro esige che vengano usati | Obbligatoria, di norma una volta l’anno |
| 87 dB(A) | Valore da non superare, considerando i DPI |
Fonti: D.lgs. 81/2008, artt. 193 e 196.
I dispositivi di protezione individuale, comunque, vengono dopo le misure tecniche e organizzative: ridurre il rumore alla fonte, isolare le macchine, organizzare i turni. Le cuffie sono l’ultima barriera, non la prima.
Rumore e vibrazioni: che differenza c’è?
Sono due agenti fisici distinti, entrambi nel Titolo VIII. Per le vibrazioni il Testo unico fissa valori propri:
- sistema mano-braccio: valore d’azione 2,5 m/s², valore limite 5 m/s² (20 m/s² su periodi brevi);
- corpo intero: valore d’azione 0,5 m/s², valore limite 1,0 m/s² (1,5 m/s² su periodi brevi).
Fonte: D.lgs. 81/2008, art. 201. Anche le vibrazioni si possono stimare con banche dati o dati del costruttore, ma la misurazione resta il metodo di riferimento (art. 202).
Valutazione del rumore e impatto acustico sono la stessa cosa?
No, e la confusione è frequente. La valutazione del rischio rumore riguarda l’esposizione dei lavoratori ed è regolata dal D.lgs. 81/2008. La valutazione di impatto acustico riguarda invece il rumore che un’attività produce verso l’esterno, verso vicini e ambiente, e segue un’altra normativa. Sono documenti diversi, con finalità diverse.
Quali sono gli errori più comuni?
- Non fare nulla perché «da noi non c’è rumore»: la valutazione va comunque scritta, anche solo come giustificazione.
- Usare misure vecchie di anni senza ricontrollarle dopo un cambio di macchine o di organizzazione.
- Fermarsi alle cuffie senza ragionare su come ridurre il rumore alla fonte.
- Distribuire i DPI senza controllare che vengano indossati quando si superano gli 85 dB(A).
Come può aiutarti Esselle?
Tra i servizi di sicurezza sul lavoro, Esselle Servizi esegue le misurazioni strumentali dei fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e stress lavoro-correlato. Le misure confluiscono nella valutazione dei rischi e nel DVR, che possiamo redigere o aggiornare. Trovi i dettagli nella pagina Misurazioni di rumore e vibrazioni.
Se dalla valutazione emerge la necessità di protezioni per l’udito, ti affianchiamo anche nella scelta dei dispositivi di protezione individuale. Per una prima valutazione chiamaci allo 011 0205748 o scrivici dal modulo contatti.
