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Sicurezza, Formazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione: cosa cambia

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) sostituisce gli accordi del 2011, 2012 e 2016 e fissa regole uniche per la formazione su salute e sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Le novità principali sono il corso obbligatorio di 16 ore per il datore di lavoro, il corso preposti di 12 ore con aggiornamento ogni due anni in presenza, il nuovo percorso per il datore di lavoro che fa da RSPP e regole comuni per videoconferenza ed e-learning. Secondo le FAQ ministeriali, dal 19 maggio 2026 ogni corso nuovo deve seguire queste regole.

Redazione Esselle ServiziPubblicato il aggiornato il 6 minuti di lettura

Per più di dieci anni la formazione sulla sicurezza è stata regolata da un insieme di accordi diversi, scritti in momenti diversi. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 le regole sono state riunite in un unico testo, con alcune novità importanti soprattutto per titolari e preposti. Ecco cosa cambia, figura per figura.

Che cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni?

È l’Accordo del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, approvato in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Stabilisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione su salute e sicurezza.

Abroga e sostituisce gli accordi precedenti: i due accordi del 21 dicembre 2011 (Rep. 221 e 223/CSR), quello del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature, del 25 luglio 2012 con le linee applicative e del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP.

Da quando è in vigore? Le due date

Qui serve un po’ di attenzione, perché le fonti ufficiali non coincidono.

  • Il testo dell’Accordo dice che entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 maggio 2025.
  • Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 (quesito 11) indicano invece il 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, richiamando l’articolo 32 della legge 69/2009.

Dalla data scelta dipendono le altre scadenze:

Scadenza Secondo le FAQ ministeriali Contando dalla Gazzetta Ufficiale
Entrata in vigore 19 maggio 2025 24 maggio 2025
Fine del periodo transitorio di 12 mesi 19 maggio 2026 24 maggio 2026
Termine per il corso del datore di lavoro (24 mesi) 19 maggio 2027 24 maggio 2027

Le FAQ sono state redatte dal gruppo interistituzionale di Ministero del Lavoro, INAIL, Ispettorato e Regioni: per prudenza conviene ragionare sulle loro date, che sono le più anticipate. Durante il transitorio si potevano ancora avviare corsi con le regole abrogate; i corsi avviati da quel momento in poi devono seguire il nuovo Accordo (parte VII, punto 2; FAQ, quesito 45).

Cosa cambia per il datore di lavoro?

È la novità più rilevante. Il datore di lavoro deve seguire un corso proprio di almeno 16 ore, anche se non svolge i compiti di RSPP. L’aggiornamento è di 6 ore ogni cinque anni e il corso si può seguire anche in e-learning. Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore (parte II, punto 3; parte III, punto 1.4).

Il corso va concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già frequentati con contenuti conformi sono riconosciuti (parte VII, punto 2).

E per chi fa direttamente l’RSPP?

Il datore di lavoro che svolge in prima persona i compiti di RSPP (nei limiti dell’allegato II del Testo unico) segue un percorso in più passaggi:

  1. il corso propedeutico per datore di lavoro di 16 ore;
  2. il modulo comune DL-SPP di 8 ore, a cui si accede solo dopo il corso propedeutico;
  3. un modulo integrativo per agricoltura, pesca, costruzioni e chimico-petrolchimico.

L’aggiornamento è di 8 ore ogni cinque anni (parte II, punto 4; parte III, punto 2). Il modulo comune si segue in presenza o in videoconferenza sincrona, non in e-learning.

Chi ha frequentato il corso DL-SPP con l’accordo del 2011 ha il credito totale sul modulo comune. Un titolo abilitante non aggiornato da più di dieci anni decade, e il corso va rifatto (FAQ, quesito 8).

Cosa cambia per preposti e dirigenti?

Figura Corso Aggiornamento E-learning
Preposto Almeno 12 ore 6 ore ogni 2 anni Mai: presenza o videoconferenza sincrona
Dirigente Almeno 12 ore 6 ore ogni 5 anni Consentito
Datore di lavoro Almeno 16 ore 6 ore ogni 5 anni Consentito

Fonti: Accordo 2025, parti II, III e IV; D.lgs. 81/2008, art. 37, c. 7-ter.

I preposti con formazione o aggiornamento più vecchi di due anni alla data di entrata in vigore dovevano aggiornarsi entro 12 mesi (parte VII; FAQ, quesito 37).

E per i lavoratori?

Le ore minime non cambiano: 4 ore di formazione generale, che restano un credito permanente, più la formazione specifica secondo la classe di rischio del settore.

Classe di rischio Specifica Totale
Basso 4 ore 8 ore
Medio 8 ore 12 ore
Alto 12 ore 16 ore

L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni (parte II, punto 2.1; parte III, punto 1.1). La classe di rischio dipende dal codice ATECO dell’attività, secondo l’allegato IV dell’Accordo; chi non entra mai nei reparti produttivi può seguire il corso per il rischio basso.

Un chiarimento importante: non esistono più i 60 giorni dall’assunzione. La formazione va fatta all’assunzione, al cambio di mansione e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze (FAQ, quesiti 9 e 32). Fanno eccezione la somministrazione di alimenti e bevande e il turistico-ricettivo, dove si chiude entro 30 giorni (DL 159/2025). La formazione si svolge in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore (art. 37, c. 12).

Si può fare la formazione online?

L’Accordo distingue due modalità a distanza (parte IV, punto 3.5):

  • la videoconferenza sincrona, con docente e partecipanti in diretta, è equiparata alla presenza, tranne che per addestramento e prove pratiche;
  • l’e-learning, cioè i corsi su piattaforma da seguire in autonomia, è ammesso solo in alcuni casi.

Per i lavoratori, la formazione generale si può fare in e-learning, la specifica solo per il rischio basso. Gli aggiornamenti sono ammessi in e-learning. Per i preposti l’e-learning non è mai consentito.

Quali altre novità introduce?

  • Verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, per esempio con l’analisi degli infortuni, questionari o check list.
  • Fascicolo del corso da conservare per dieci anni e attestati con contenuti minimi.
  • Nuovi corsi per alcune attrezzature, come carroponte e caricatori per la movimentazione dei materiali, e un corso per gli ambienti confinati.
  • Ogni corso si chiude con una verifica finale; per i lavoratori il test ha almeno 30 domande (FAQ, quesiti 51-52).
  • Gli attestati conformi valgono in tutta Italia (FAQ, quesito 1).

Cosa resta fuori dall’Accordo?

Tre formazioni molto diffuse seguono regole proprie e non cambiano:

Come può aiutarti Esselle?

Esselle Servizi organizza la formazione sulla sicurezza in linea con il D.lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni, in tre modi: nell’aula di Corso Potenza 6/A a Torino, direttamente nella tua sede con date concordate, oppure a distanza, in FAD o in videoconferenza, nei limiti consentiti dalla legge. Tutti i corsi sono già impostati sulle regole in vigore da maggio 2026: il corso per datore di lavoro di 16 ore in FAD, il corso RSPP datore di lavoro di 8 ore in aula o in videoconferenza, il corso per preposti con il suo aggiornamento e la formazione dei lavoratori per il rischio basso, medio e alto.

Se non sei sicuro di quali corsi servano a te, ai tuoi preposti o ai tuoi lavoratori dopo il nuovo Accordo, parti dal calendario corsi oppure chiamaci allo 011 0205748: verifichiamo insieme la situazione degli attestati e le scadenze.

Domande frequenti

Da quando valgono le nuove regole?

L'Accordo è in vigore da maggio 2025 e prevedeva 12 mesi di transizione per avviare corsi con le regole precedenti. Secondo le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 il transitorio è finito il 19 maggio 2026; se si contasse dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe il 24 maggio 2026.

Il titolare deve fare un corso anche se non è RSPP?

Sì. Con l'Accordo 2025 il datore di lavoro ha un corso proprio di almeno 16 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni, da concludere entro 24 mesi dall'entrata in vigore: entro il 19 maggio 2027 secondo le FAQ ministeriali.

I miei attestati del vecchio accordo valgono ancora?

Sì. Lavoratori, preposti e dirigenti formati con le regole del 2011 hanno credito totale. Restano da rispettare le scadenze degli aggiornamenti.

C'è ancora tempo 60 giorni dall'assunzione per formare un lavoratore?

No. Le FAQ ministeriali chiariscono che la formazione va fatta all'assunzione. L'unica eccezione riguarda bar, ristoranti e strutture turistico-ricettive, dove la formazione all'assunzione si conclude entro 30 giorni (DL 159/2025).

Il nuovo Accordo cambia i corsi antincendio e primo soccorso?

No. Gli addetti antincendio restano regolati dal DM 2 settembre 2021 e gli addetti al primo soccorso dal DM 388/2003. Anche la formazione dell'RLS segue l'articolo 37, comma 11, del Testo unico e i contratti collettivi.

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