Per più di dieci anni la formazione sulla sicurezza è stata regolata da un insieme di accordi diversi, scritti in momenti diversi. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 le regole sono state riunite in un unico testo, con alcune novità importanti soprattutto per titolari e preposti. Ecco cosa cambia, figura per figura.
Che cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni?
È l’Accordo del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, approvato in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Stabilisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione su salute e sicurezza.
Abroga e sostituisce gli accordi precedenti: i due accordi del 21 dicembre 2011 (Rep. 221 e 223/CSR), quello del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature, del 25 luglio 2012 con le linee applicative e del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP.
Da quando è in vigore? Le due date
Qui serve un po’ di attenzione, perché le fonti ufficiali non coincidono.
- Il testo dell’Accordo dice che entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 maggio 2025.
- Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 (quesito 11) indicano invece il 19 maggio 2025, giorno della pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, richiamando l’articolo 32 della legge 69/2009.
Dalla data scelta dipendono le altre scadenze:
| Scadenza | Secondo le FAQ ministeriali | Contando dalla Gazzetta Ufficiale |
|---|---|---|
| Entrata in vigore | 19 maggio 2025 | 24 maggio 2025 |
| Fine del periodo transitorio di 12 mesi | 19 maggio 2026 | 24 maggio 2026 |
| Termine per il corso del datore di lavoro (24 mesi) | 19 maggio 2027 | 24 maggio 2027 |
Le FAQ sono state redatte dal gruppo interistituzionale di Ministero del Lavoro, INAIL, Ispettorato e Regioni: per prudenza conviene ragionare sulle loro date, che sono le più anticipate. Durante il transitorio si potevano ancora avviare corsi con le regole abrogate; i corsi avviati da quel momento in poi devono seguire il nuovo Accordo (parte VII, punto 2; FAQ, quesito 45).
Cosa cambia per il datore di lavoro?
È la novità più rilevante. Il datore di lavoro deve seguire un corso proprio di almeno 16 ore, anche se non svolge i compiti di RSPP. L’aggiornamento è di 6 ore ogni cinque anni e il corso si può seguire anche in e-learning. Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore (parte II, punto 3; parte III, punto 1.4).
Il corso va concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già frequentati con contenuti conformi sono riconosciuti (parte VII, punto 2).
E per chi fa direttamente l’RSPP?
Il datore di lavoro che svolge in prima persona i compiti di RSPP (nei limiti dell’allegato II del Testo unico) segue un percorso in più passaggi:
- il corso propedeutico per datore di lavoro di 16 ore;
- il modulo comune DL-SPP di 8 ore, a cui si accede solo dopo il corso propedeutico;
- un modulo integrativo per agricoltura, pesca, costruzioni e chimico-petrolchimico.
L’aggiornamento è di 8 ore ogni cinque anni (parte II, punto 4; parte III, punto 2). Il modulo comune si segue in presenza o in videoconferenza sincrona, non in e-learning.
Chi ha frequentato il corso DL-SPP con l’accordo del 2011 ha il credito totale sul modulo comune. Un titolo abilitante non aggiornato da più di dieci anni decade, e il corso va rifatto (FAQ, quesito 8).
Cosa cambia per preposti e dirigenti?
| Figura | Corso | Aggiornamento | E-learning |
|---|---|---|---|
| Preposto | Almeno 12 ore | 6 ore ogni 2 anni | Mai: presenza o videoconferenza sincrona |
| Dirigente | Almeno 12 ore | 6 ore ogni 5 anni | Consentito |
| Datore di lavoro | Almeno 16 ore | 6 ore ogni 5 anni | Consentito |
Fonti: Accordo 2025, parti II, III e IV; D.lgs. 81/2008, art. 37, c. 7-ter.
I preposti con formazione o aggiornamento più vecchi di due anni alla data di entrata in vigore dovevano aggiornarsi entro 12 mesi (parte VII; FAQ, quesito 37).
E per i lavoratori?
Le ore minime non cambiano: 4 ore di formazione generale, che restano un credito permanente, più la formazione specifica secondo la classe di rischio del settore.
| Classe di rischio | Specifica | Totale |
|---|---|---|
| Basso | 4 ore | 8 ore |
| Medio | 8 ore | 12 ore |
| Alto | 12 ore | 16 ore |
L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni (parte II, punto 2.1; parte III, punto 1.1). La classe di rischio dipende dal codice ATECO dell’attività, secondo l’allegato IV dell’Accordo; chi non entra mai nei reparti produttivi può seguire il corso per il rischio basso.
Un chiarimento importante: non esistono più i 60 giorni dall’assunzione. La formazione va fatta all’assunzione, al cambio di mansione e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze (FAQ, quesiti 9 e 32). Fanno eccezione la somministrazione di alimenti e bevande e il turistico-ricettivo, dove si chiude entro 30 giorni (DL 159/2025). La formazione si svolge in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore (art. 37, c. 12).
Si può fare la formazione online?
L’Accordo distingue due modalità a distanza (parte IV, punto 3.5):
- la videoconferenza sincrona, con docente e partecipanti in diretta, è equiparata alla presenza, tranne che per addestramento e prove pratiche;
- l’e-learning, cioè i corsi su piattaforma da seguire in autonomia, è ammesso solo in alcuni casi.
Per i lavoratori, la formazione generale si può fare in e-learning, la specifica solo per il rischio basso. Gli aggiornamenti sono ammessi in e-learning. Per i preposti l’e-learning non è mai consentito.
Quali altre novità introduce?
- Verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, per esempio con l’analisi degli infortuni, questionari o check list.
- Fascicolo del corso da conservare per dieci anni e attestati con contenuti minimi.
- Nuovi corsi per alcune attrezzature, come carroponte e caricatori per la movimentazione dei materiali, e un corso per gli ambienti confinati.
- Ogni corso si chiude con una verifica finale; per i lavoratori il test ha almeno 30 domande (FAQ, quesiti 51-52).
- Gli attestati conformi valgono in tutta Italia (FAQ, quesito 1).
Cosa resta fuori dall’Accordo?
Tre formazioni molto diffuse seguono regole proprie e non cambiano:
- addetti antincendio: DM 2 settembre 2021 (vedi corso antincendio: livelli e durate);
- addetti al primo soccorso: DM 388/2003 (vedi primo soccorso aziendale);
- RLS: articolo 37, comma 11, del Testo unico e contratti collettivi.
Come può aiutarti Esselle?
Esselle Servizi organizza la formazione sulla sicurezza in linea con il D.lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni, in tre modi: nell’aula di Corso Potenza 6/A a Torino, direttamente nella tua sede con date concordate, oppure a distanza, in FAD o in videoconferenza, nei limiti consentiti dalla legge. Tutti i corsi sono già impostati sulle regole in vigore da maggio 2026: il corso per datore di lavoro di 16 ore in FAD, il corso RSPP datore di lavoro di 8 ore in aula o in videoconferenza, il corso per preposti con il suo aggiornamento e la formazione dei lavoratori per il rischio basso, medio e alto.
Se non sei sicuro di quali corsi servano a te, ai tuoi preposti o ai tuoi lavoratori dopo il nuovo Accordo, parti dal calendario corsi oppure chiamaci allo 011 0205748: verifichiamo insieme la situazione degli attestati e le scadenze.
